Art. 5.
(Programmi di protezione per la lotta alla prostituzione).

      1. Le disposizioni di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche nei confronti delle persone che, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e successive modificazioni, collaborano efficacemente con l'autorità di polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui agli articoli 416 e 600-bis del codice penale, quando l'associazione a delinquere ha lo scopo di commettere delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.

 

Pag. 7